È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge – c.d. “Milleproroghe” – 31 dicembre 2020, n. 183.
Numerose le disposizioni introdotte, in conversione nell’articolo 13, recante la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Tra queste si segnalano:
– la proroga al 31 dicembre 2021 – in accoglimento di una proposta ANCE – della sospensione, operata dall’art. 1, comma 10 del dl n. 32/2019 (c.d. Sblocca-cantieri), dell’operatività della norma c.d. “taglia riserve”, al fine di consentire agli operatori economici di iscrivere riserva anche su aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica;
– la proroga, fino al 15 giugno 2021, delle disposizioni del decreto legge n. 76/2020 (c.d. Semplificazioni) relative ai c.d. Sal emergenziali. Con il decreto Milleproroghe, tale meccanismo dell’adozione dei SAL emergenziali da parte dei direttori dei lavori, si estende a tutte le lavorazioni effettuate fino alla data del 15 giugno 2021, con obbligo di adozione del SAL entro il 30 giugno 2021. Viene precisato, altresì, che il pagamento dovrà avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.
In sede in conversione, restano, inoltre, confermate le seguenti proroghe, sempre contenute all’art. 13 ossia:
– la proroga al 31 dicembre 2021 dell’applicabilità delle disposizioni del c.d. decreto Rilancio, che consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30% l’importo dell’anticipazione prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore;
– la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni del dl n. 32 del 2019, c.d. Sblocca-cantieri, che consentono la possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti) su progetto definitivo “alleggerito”;
– la proroga fino al 30 giugno 2021 della previsione del medesimo dl c.d. Sblocca-cantieri in base alla quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
– la proroga della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche e della sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore, anch’essa prevista nel decreto Sblocca- cantieri.
Gli importanti risultati sono stati ottenuti grazie anche al contributo della nostra Associazione e sono frutto di un lavoro costante ed incessante, che vede coinvolte anche le imprese associate ad ANCE del VCO rappresentate dal Coordinatore Regionale della Commissione Referente Opere Pubbliche, Geometra Mauro Piras.
Si allega il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.