Si informa che con la pubblicazione del Decreto “Energia” è stata prorogata, con alcune modifiche, la speciale disciplina sulla “revisione dei prezzi” per i lavori pubblici anche per il primo semestre del 2022.
Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo, è stato pubblicato il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) ha introdotto uno speciale regime normativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrati nel primo semestre del 2022.
Si tratta di un meccanismo che ricalca, con alcune novità, quello precedentemente introdotto per il 2021 dall’art. 1-septies, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”), convertito nella L. n. 106/2021) dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno appena trascorso e, in seguito, esteso dalla Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, art. 1, co. 398) anche al secondo semestre del 2021.
Si illustrano, di seguito, i principali contenuti della disposizione in commento.
Ambito di applicazione (comma 2)
La nuova disciplina compensativa si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, pertanto il 2 marzo 2022. A tal fine, viene previsto che il MIMS dovrà rilevare, con DM da adottarsi entro il prossimo 30 settembre, l’elenco dei materiali da costruzione più significativi e le relative variazioni percentuali di prezzo, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo semestre 2022.
Sul punto, una novità rispetto alla disciplina del Decreto “Sostegni-bis” è rappresentata dall’espressa previsione per cui il Ministero, nell’adottare il decreto di rilevazione, sarà ora tenuto a seguire le modalità di rilevazione messe a punto dall’ISTAT. A tal riguardo, la norma in commento rinvia direttamente all’art. 29 del recente Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), in cui è previsto che l’Istituto di Statistica provveda a definire – sentito lo stesso MIMS – la nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (pertanto, entro il prossimo 27 aprile).
Modalità di erogazione delle compensazioni (commi 3 e 4)
I commi 3 e 4 prevedono che la disciplina compensativa in commento trovi applicazione:
– con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
– anche in deroga a quanto previsto dall’art. 133, D.lgs. n. 163/2006, e dall’art. 106, co. 1, lett. a), D.lgs. n. 50/2016: le compensazioni saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2022.
In merito alle modalità di calcolo, poi, come per la disciplina relativa all’anno 2021, è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegata nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni – in aumento o in diminuzione – rilevate dal MIMS tramite proprio DM.
Anche per il primo semestre del 2022 (com’era per la disciplina 2021) è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni.
Procedimento di compensazione (commi 5 e 6)
Non diversamente dalla disciplina del D.L. n. 73/2021, per richiedere le compensazioni:
– per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione;
– per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.
Viene precisato che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’art. 133, co. 6, D.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 216, co. 27-ter, D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1-septies, co. 1, D.L. n. 73/2021.
Risorse utilizzabili (commi 1, 7 e 8)
Le stazioni appaltanti dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:
– il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
– ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
– somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Nel caso di incapienza di tali fondi, le stazioni appaltanti – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potranno provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi già istituto dall’articolo 1-septies, co. 8, D.L. n. 73/2021, e regolato dal DM MIMS del 30 settembre 2021.
Per le compensazioni del primo semestre 2022, infine, l’accesso al Fondo è consentito sino alla concorrenza di un tetto massimo di € 150 milioni, a seguito dell’apposito incremento previsto dal comma 1 della disposizione in esame.