Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre scorso, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 novembre 2021, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre 2021.
Al riguardo, considerata la natura festiva di tale termine, dovrebbe trovare applicazione il principio generale del suo automatico slittamento al primo giorno lavorativo utile (ossia al 9 dicembre 2021).
In ogni caso, trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.
La normativa di riferimento
Il decreto in commento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1 – septies del DL 25 maggio 2021, n. 73 – cd. “Sostegni-bis” – che, come noto, ha introdotto una disciplina compensativa eccezionale per fronteggiare i rincari straordinari determinatisi nel primo semestre 2021 (cfr.).
La disposizione è frutto di una intensa azione dell’ANCE che, fin dalla fine dell’anno scorso, ha lanciato l’allarme sulla drammatica situazione in atto, invocando un intervento straordinario ed urgente da parte del Governo al fine di ricondurre ad equità i contratti in corso e scongiurare il rischio di un blocco generalizzato degli appalti.
La disciplina introdotta, applicabile esclusivamente ai contratti pubblici, ha carattere eccezionale, in quanto – in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 – è destinata ad introdurre un regime compensativo straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale ben circoscritto, cioè quello compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti, invece, la legge ha lasciato invariata la disciplina pregressa.
Si ricorda che la speciale disciplina revisionale introdotta, può trovare applicazione unicamente in presenza di tre specifiche condizioni:
– il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Sostegni-bis” (cioè il 25 luglio 2021);
– il contratto deve derivare da offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;
– l’istanza di compensazione deve riguardare materiali impiegati in lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2021.
Ai sensi della normativa, le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, potranno trovare applicazione anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del Codice De Lise (d.lgs. 163/2006) e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016, ma dovranno essere determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per il medesimo periodo.
Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti revisionali, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1° gennaio – 30 giugno 2021) le variazioni percentuali rilevate dal DM rispetto ai prezzi medi vigenti al momento dell’offerta.
I riconoscimenti revisionali dovuti saranno, comunque, solo quelli eccedenti l’alea di riferimento che – come noto – è quella dell’8%, nel caso di offerte presentate nell’anno 2020, e del 10% complessivo nel caso di offerte anteriori al 2020.
In generale, ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:
1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
2) ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.
In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno presentare richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta del DM in commento (cioè entro il 22 gennaio 2022) e secondo le modalità di riparto stabilite nel DM 30 settembre 2021.
I contenuti del DM
Più in particolare, esso si articola in due Allegati.
Nell’Allegato 1, è riportato l’elenco di 36 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell’anno 2020 e le variazioni superiori all’8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.
Nell’Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell’Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021.
Ciò premesso, le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i 36 materiali indicati in Tabella, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.
Si segnala che le variazioni percentuali indicate nel Decreto, ai fini del calcolo delle compensazioni, andranno preventivamente epurate dell’alea di riferimento (8% in caso di offerte presentate del 2020 o 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti).
Infine, si segnala che è in corso di pubblicazione la circolare del Ministero delle Infrastrutture, che espliciterà le modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni.
Sarà cura nostra cura informare tempestivamente di tale pubblicazione e, con l’occasione, fornire maggiori informazioni e supporti in merito alle modalità di presentazione dell’istanza.