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Incontro tra le Associate ad ANCE Verbano Cusio Ossola

20 Luglio 2021
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Si è svolto venerdì 16 luglio alle ore 15 un incontro, tramite la piattaforma Zoom, sulle novità introdotte dal DL 77/2021 “DL Semplificazioni Bis” e sul problema del caro materiali.

Di seguito una sintesi degli argomenti affrontati.

L’articolo 49 DL Semplificazioni Bis intitolato “modifiche alla disciplina del subappalto” stabilisce che fino al 31 ottobre 2021 viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture ed elevato al 50 per cento anche il limite del subappalto delle categorie c.d. SIOS (categorie superspecialistiche). Sin dall’entrata in vigore del provvedimento in commento, (dal 1° giugno u.s.) viene inoltre disposto:

a) il divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

b) l’abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto

c) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Dal 1° novembre, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:

  • delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
  • dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
    sicurezza dei lavoratori;
  • di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

Tra le prescrizione anche l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS e la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Risulta infine immediatamente vigente l’obbligo per le amministrazioni competenti di:

  1. assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

2) adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera;

3) adottare, entro 90 giorni, il regolamento volto ad individuare le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali, vi sia un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.

Sempre in tema di subappalto, va evidenziato che, al successivo articolo 53, tra le altre cose, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal Dl “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019).

L’articolo 51, invece, dal titolo “modifiche al DL 76/2020” stabilisce la proroga fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021) delle seguenti disposizioni:
1) le procedure derogatorie per gli affidamenti “sotto soglia” (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:

a) affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
 

b) procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;

c) procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).

2) le procedure derogatorie per gli affidamenti “sopra soglia”;

3) le disposizioni in tema di verifiche antimafia – cd informativa antimafia liberatoria;

4) la disciplina derogatoria in tema di sospensioni dei lavori;

5) gli snellimenti procedurali.

Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:
          – è sempre autorizzata consegna in via d’urgenza;
          – l’obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità   dell’appalto da affidare;
          – in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;

Infine è stato analizzato l’articolo 52 del DL Semplificazioni Bis secondo cui sono prorogate, fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

1) sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all’ articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;

2) sospensione dell’obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC;

3) sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (cd “integrato”);

4) possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l’inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi
verificando i requisiti dei concorrenti;

5) innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si
prescinde dall’acquisizione del parere;

6) sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati.

Prorogata, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

In tema di caro materiali invece, in cui tra gli altri ricordiamo i considerevoli aumenti di alcune materie tra cui polietileni + 120%, rame + 47%, petrolio + 45%, ferro +130%, legno +150% e acciaio +150%. Nei giorni scorsi il Governo e il Parlamento, dopo un’incessante azione di pressing dell’Ance, hanno introdotto, con un emendamento al decreto Sostegni-bis (DL 73/2021), una misura di compensazione per le imprese fortemente voluta dalla nostra Associazione. Sono state introdotte misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. In particolare, viene previsto:

  • l’emanazione di un decreto del MIMS che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
  • un meccanismo di compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici e al vigente Codice dei contratti pubblici, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati in tale periodo le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferito a più anni;
  • per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni:

  • nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  • nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
  • le somme derivanti da ribassi d’asta,  qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In caso di insufficienza di queste risorse alla copertura degli oneri si provvede attingendo ad un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

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